La legge 132/2025, che introduce specifiche modifiche in tema di intelligenza artificiale applicata al nostro sistema penale, allinea la normativa nazionale al regolamento europeo A.I. Act, puntando a bilanciare innovazione e protezione contro gli effetti dannosi dell’I.A. 🔹 AGGRAVANTI E NUOVI REATI: ▪ All’art. 61 comma 1 c.p. viene aggiunta l’aggravante 11-decies, che aumenta la pena fino a un terzo se il reato è commesso con sistemi di intelligenza artificiale (IA) insidiosi, che ostacolano la difesa o aggravano le conseguenze. La numerazione andrà probabilmente rivista, atteso che il n. 11-decies già esiste e configura altra aggravante. ▪ Viene aggiunto all’art. 294 c.p., “Attentati contro i diritti politici del cittadino”, un secondo comma che introduce un’aggravante speciale. La reclusione minima passa da 1 a 2 anni e quella massima da 5 a 6 anni se l’inganno per impedire o distorcere l’esercizio di un diritto politico avviene tramite sistemi di intelligenza artificiale. ▪ Introduzione dell'art. 612-quater "Illecita diffusione di contenuti AI": chi diffonde, pubblica o cede senza consenso immagini, video o voci alterati con l’IA, causando danno ingiusto, rischia da 1 a 5 anni di reclusione. I contenuti, immagini, video o voci, devono essere falsificati (creati o elaborati ex novo) o alterati (modificati, aggiunti, manomessi o trasformati) con l’intelligenza artificiale. Devono inoltre indurre in inganno sulla loro genuinità. Il falso innocuo, cioè inidoneo a ledere l’interesse tutelato, non è punibile (art. 49 comma 2). Il reato è perseguibile a querela ma, in caso di aggravanti (se in danno di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate), il reato di diffusione di deepfake è procedibile d’ufficio.
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